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Nelle Cessioni Intracomunitarie a Catena il “Luogo Impositivo” è Quello di Partenza del Bene

La Corte di Giustizia UE, con la sent. 6.4.2006, causa C-245/04, ha chiarito che “(q)uando due cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi che agiscono in quanto tali, danno luogo ad un’unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomunitario di detti beni, la spedizione o il trasporto si può imputare ad una sola delle due cessioni, che sarà l’unica esentata ai sensi dell’art. 28-quater, parte A, lett. a), primo comma, della VI direttiva CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE”.

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