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Vietate le Richieste Verso più Contribuenti

Gli ultimi sviluppi internazionali hanno riportato in primo piano lo scambio di informazioni fiscali tra stati. Secondo la definizione fornita dall’Ocse, questo flusso informtativo – previsto dall’articolo 26 del modello Ocse – si ha quando uno stato contraente richiede a un altro informazioni fiscali specifiche relative a un certo contribuente, purché “prevedibilmente rilevanti” per applicazione della legge interna dello stato richiedente.

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