Lo Scambio di Informazioni Spontaneo nelle Fonti Internazionali e Sovranazionali

Con lo scambio di informazioni spontaneo, le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso all’autorità competente di ogni altro Stato interessato. Per sua natura, lo scambio di informazioni spontaneo si basa sulla partecipazione attiva tra funzionari di Paesi diversi. L’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE (“Modello OCSE”) disciplina lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti ai fini della corretta applicazione delle disposizioni convenzionali ovvero delle legislazioni interne degli Stati contraenti relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione dagli stessi applicate.

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